Tra tutti gli strumenti a disposizione, lo stage è sicuramente quello più conosciuto e, pertanto, più utilizzato. Eppure, sono tante le cose che le aziende non sanno perché, per attivare, ci si affida (per legge) a soggetti  promotori autorizzati. Nonostante questo, è fondamentale conoscere appieno la normativa, per non incorrere in sanzioni di vario genere.

Iniziamo col dire COS’È LO STAGE: lo stage, anche detto tirocinio, è un periodo di formazione professionale da svolgere all’interno di un contesto aziendale e/o professionale, il cui obiettivo è fornire a un giovane senza significativa esperienza l’opportunità di maturare competenze in un determinato ambito lavorativo, dal momento che i normali percorsi di studio, normalmente incentrati sulle nozioni teoriche, non offrono.

Ma QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI STAGE PREVISTE DAL NOSTRO ORDINAMENTO LEGISLATIVO?

Oggi,  in Italia sono riconosciute due tipologie di stage:

  • Curriculare (svolto durante un percorso di studi, per ottenere crediti formativi funzionali al raggiungimento del titolo di studi)
  • Extra curriculare (a completamento dell’iter formativo, dopo il diploma o la laurea)

Quali sono le differenze? Purtroppo non è sempre chiaro, neppure  agli esperti del settore, considerando le domande che, spesso, ci vengono poste.

Al di la della finalità, cambiano i processi di attivazione e l’obbligatorietà del rimborso.

Se nel curriculare la retribuzione non è obbligatoria perché l’obiettivo del tirocinio è l’ottenimento di crediti formativi (per cui lo stage deve essere svolto obbligatoriamente) e l’approfondimento del processo di formazione, attraverso l’alternanza scuola-lavoro, nell’extracurriculare la finalità è favorire la fase di transizione tra studio e lavoro, ed esiste una retribuzione minima obbligatoria, stabilita in base alla normativa regionale di riferimento.

Se si è alla ricerca di uno stagista, si devono considerare i seguenti requisiti. Intanto, non esiste un limite di età . Tuttavia, fanno testo i termini di decorrenza del percorso di studi del tirocinante per cui, nel caso in cui si tratti di un tirocinio formativo curriculare, lo stagista deve essere regolarmente iscritto a un percorso di studi. Se si tratta di un tirocinio extracurriculare, è necessario che la persona sia disoccupata. In quest’ultimo caso, se la persona ha conseguito da meno di 12 mesi il titolo di studio (laurea o diploma) il tirocinio sarà formativo, se da più di 12 mesi sarà di inserimento o reinserimento lavorativo.

Ma quindi, l’azienda è obbligata ad assumere il tirocinante alla fine dello stage?

No, l’azienda  non ha nessun obbligo in tal senso.

MA COME FARE PER ATTIVARE UNO STAGE? 

Indispensabile è che ci sia un ente promotore, ossia una figura responsabile di predisporre e sottoscrivere il contratto di stage.

Secondo la normativa, infatti, gli stage in azienda devono essere promossi da un soggetto terzo, per l’appunto l’ente promotore, che rappresenta un punto di riferimento sia per l’azienda che per lo stagista, svolgendo, inoltre, un’attività di monitoraggio sulla conformità del processo.

Per poter operare nell’attivazione di tirocini, l’ente promotore deve essere accreditato presso il Ministero del Lavoro, e/o avere un accreditamento regionale o un’autorizzazione ad attivare stage nella regione di riferimento dell’azienda. Se curriculare, lo può fare una Scuola accreditata dalla propria regione come ente di formazione riconosciuto, se extra curriculare lo può fare solo un ente accreditato dal Ministero del Lavoro o dalla regione nel settore dei servizi per il lavoro.

Fondamentale sarà la figura del tutor. L’azienda e l’ente promotore sono tenuti, infatti, a nominare un tutor. Il tutor indicato dall’ente promotore supervisiona il corretto svolgimento dello stage in azienda, mentre il tutor aziendale ricopre una vera e propria funzione formativa, affiancando lo stagista nel suo percorso di apprendimento.

MA QUALE DOCUMENTAZIONE SI DEVE PRODURRE?

Lo stage in azienda non costituisce un vero e proprio rapporto di lavoro, ma un percorso (formativo) con cui l’azienda ospitante offre a uno stagista l’opportunità di conoscere attivamente una professione e inserirsi nel mondo del lavoro.

Il contratto è composto da due parti: una convenzione, stipulata dall’azienda ospitante con un ente promotore, contiene i dati legali relativi ai due soggetti e gli aspetti normativi che regolano il contratto di stage; un progetto formativo individuale, che contiene i dettagli relativi al percorso formativo dello stagista, ovvero i nominativi dei tre soggetti coinvolti (tirocinante, azienda, ente promotore), i nominativi dei tutor designati, data di inizio, durata, rimborso previsto, attività, sede e orari di svolgimento, obiettivi, ecc.).

Ti starai  chiedendo: QUANTI STAGISTI PUÒ OSPITARE UN’AZIENDA?

Esistono dei limiti nel numero di tirocini che si possono attivare ed è direttamente proporzionale al numero dei suoi dipendenti:

      • aziende con un numero di dipendenti da 1 a 5: solo 1 stagista
      • aziende con dipendenti tra 6 e 19: fino a 2 stagisti
      • aziende con più di 20 dipendenti: fino a un numero di stagisti non superiore al 10% dei dipendenti stessi.

Un’altra domanda che molto spesso ci fanno: QUALE DEVE ESSERE LA DURATA DI UNO STAGE IN AZIENDA?

Dipende dalla regione: si va da un minimo di 2 mesi  a una durata massima che va da 6 a 12 mesi, fino a 24 mesi per i diversamente abili.

Si può prorogare ma, anche questo, dipende dalla normativa regionale. Così come si può sospendere o interrompere, a seconda dei casi:

      • Sospensione: avviene in concomitanza con ragioni legate all’organizzazione aziendale (ad esempio la chiusura per ferie), in caso di malattie gravi o maternità. In questo caso, è prevista la possibilità di recuperare il periodo di sospensione, per completare la durata complessiva dello stage in azienda.
      • Interruzione: determina la conclusione anticipata definitiva del tirocinio. Può essere richiesta da qualunque delle tre parti firmatarie della convenzione (soggetto ospitante, stagista, ente promotore). Qualora la decisione di recedere dal contratto di stage sia dell’azienda o dell’ente promotore, l’interruzione deve essere giustificata da motivi importanti e oggettivi. Una libertà maggiore è riconosciuta in questo caso allo stagista, che può interrompere il tirocinio in qualunque momento.

INFINE,  IN QUALI CATEGORIE RICADONO GLI STAGE DI AFORISMA?

Gli stage che AFORISMA attiva e legati ai nostri Master in

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così come di tutti i percorsi AFORISMA che prevedono un tirocinio nel loro piano di studi, sono di carattere curriculare.

Per maggiori informazioni e per conoscere i nostri allievi, contattaci allo 0832/217879 o via mail a denigris@aforisma.org e chiedete della dott.ssa Deborah De Nigris.

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